Il Consiglio di stato con la sentenza n. 2446 dell’8 giugno 2016.rigetta la richiesta in merito all’istanza di un’azienda di lavorazione del sangue e degli emocomponenti di essere inserita tra i centri di produzione di medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni e le Province autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale. Il Ministero della salute aveva respinto la richiesta in quanto l’azienda in questione ha la propria sede in Germania dove il sangue è raccolto in un regime di libero mercato anche da enti profit, ossia enti che svolgono attività lucrativa. Il Consiglio di Stato, rovesciando il parere del TAR cui si era rivolta l’azienda tedesca, secondo il quale «i rischi prospettati non potevano ritenersi in concreto sussistenti», ha respinto la richiesta al fine di garantire che siano minimizzati i rischi di contaminazione incrociata per il plasma italiano proveniente da donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti, in quanto principio fondante dell’intero Sistema Trasfusionale italiano come indicato dalla Legge 219 del 2005.
fonte: www.fratres.it
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